Art. 2.

      1. Chi ha subìto un danno ai sensi dell'articolo 1 può agire per il risarcimento contro il magistrato o contro lo Stato, nel termine di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza. Competente è la corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario al quale apparteneva il magistrato al momento del fatto.